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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la categorizzazione delle malattie animali trasmissibili: 5 ordini di gravità e di intervento.
Dal 21 aprile 2021 sarà obbligatorio, e direttamente applicabile agli Stati membri, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, uno degli atti derivanti dalla Animal Health Law (Regolamento UE 2016/429). Il nuovo Regolamento classifica, in cinque categorie, le malattie animali trasmissibili alle quali applicare – a seconda delle specie animali o di gruppo di specie- le diverse norme di prevenzione e di controllo previste dalla AHL, in particolare dall’articolo 9.
La Animal Health Law prevede infatti che le malattie animali trasmissibili siano classificate “in base a priorità” – rispetto al grado di preoccupazione che suscitano a livello di Unione, vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l’economia, la società o l’ambiente- tenendo conto delle specie animali (o gruppi di specie) e delle specie vettrici.
Cinque categorie di malattie animali: A, B, C, D, E
(1) «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429)
(2) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
(3) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata
(articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429);
(4) «malattia di categoria D»: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429);
(5) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione
(articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429).
Le malattie animali così classificate richiedono “diversi tipi di misure di gestione”: responsabilità e obblighi di base (notifiche e programmi di eradicazione), misure di sorveglianza ed eradicazione specifiche per ciascuna malattia e misure relative agli spostamenti di animali e di prodotti di origine animale nell’Unione e al loro ingresso nell’Unione.
TABELLA_CATEGORIZZAZIONE_DELLE_MALATTIE_ELENCATE.pdf80.59 KB
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018
relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE.)
(fonte FNOVI)
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