Parafarmacie

Gli esercizi commerciali (parafarmacie) possono essere:

  • esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • medie strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per le medie strutture.

FAQ

No. In Parafarmacia non si possono vendere i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni.

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