Parafarmacie
Gli esercizi commerciali (parafarmacie) possono essere:
- esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- medie strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- grandi strutture di vendita, ossia esercizi aventi superficie superiore ai limiti stabiliti per le medie strutture.
COSA POSSONO VENDERE
COSA NON POSSONO VENDERE
COSA POSSONO VENDERE
Gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti richiesti possono vendere:
- I medicinali a uso umano da banco o di automedicazione (cd OTC – Over The Counter): per questi medicinali è consentito l’accesso diretto da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 96, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219; essi possono inoltre essere esposti e formare oggetto di pubblicità. In etichetta devono riportare la dicitura “Medicinale di automedicazione”.
- I medicinali ad uso umano non soggetti a prescrizione medica (cd SOP – Senza Obbligo di Prescrizione): non possono essere soggetti a libero accesso da parte del pubblico e non sono pubblicizzabili. In etichetta devono riportare la dicitura “Medicinale non soggetto a prescrizione medica”.
- I medicinali veterinari acquistabili con e senza obbligo di ricetta. Sono esclusi i medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- I medicinali omeopatici a uso umano e veterinari solo quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica.
Possono inoltre allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.
COSA NON POSSONO VENDERE
Gli esercizi commerciali non possono vendere:
- Medicinali a uso umano per i quali è previsto l’obbligo di presentazione al farmacista di prescrizione medica, anche se prescritti in deroga a uso veterinario.
- Medicinali a uso veterinario richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.