Pet food e pet care: comparto resiliente, ma l’IVA va ridotta

Il regolamento (UE) 2016/429 è già direttamente applicabile agli Stati Membri. Anche l’Italia dovrà già attenersi alle disposizioni europee, alcune delle quali sono di immediata attuazione. Altre invece saranno operative dopo l’emanazione dei decreti legislativi di adeguamento nazionale. Ciò comporta che alcune attività continueranno, in via transitoria, ad essere espletate come è stato fino ad oggi.
Questa transizione, di assestamento giuridico e operativo, è stata sintetizzata in una nota della DGSAF (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), che dettaglia cosa cambia e cosa non ancora, in relazione a due ambiti di attività: prevenzione/controllo delle malattie animali e identificazione/registrazione degli animali
Prevenzione e controllo delle malattie
a) Con riferimento alle malattie animali diverse da quelle elencate all’articolo 5 par. 1 del Regolamento si continua ad applicare la normativa vigente incluse le relative disposizioni del D.P.R. 320/1954
b) Per quanto riguarda il sospetto e la conferma della malattia e tutti gli obblighi di notifica e comunicazione all’autorità competente previsti dal Regolamento si applicano le modalità attualmente in uso ad eccezione delle tempistiche che sono quelle previste dall’articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso come integrate dai regolamenti derivati.
c) Fatte salve successive indicazioni e fino ad approvazione del decreto legislativo di attuazione, continuano ad applicarsi il piano di emergenza con i relativi manuali operativi e i piani di sorveglianza ed eradicazione in vigore.
d) Misure di controllo: si applicano le disposizioni del Regolamento e dei regolamenti integrativi fatte salve le norme nazionali di attuazione della normativa europea oggetto di disposizioni transitorie che ne prevedono il mantenimento in vigore oltre il 21 aprile p,v..
e) Si continuano ad applicare le sanzioni attualmente vigenti e ove applicabili, in caso di non conformità, le misure vigenti previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e dall’articolo 5 del relativo decreto legislativo di adeguamento, 2 febbraio 2021, n. 27.
Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)
a) Fino alla pubblicazione del decreto legislativo di attuazione e del manuale operativo, e quindi fino alla riorganizzazione dell’intero sistema I&R, continuano ad applicarsi:
i. le disposizioni attualmente vigenti per l’identificazione dei bovini, ovicaprini e suini approvati prima del 21 aprile 2021, come consentito dall’articolo 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 che, prevede fino al 21 aprile 2023 la possibilità di mantenere i mezzi identificativi previsti prima dell’applicazione del Regolamento;
ii. per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all’articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento di cui al documento SANCO/11123 2018 CIS (che si allega) e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE entro la prima metà di aprile p.v.
iii. le disposizioni attualmente vigenti per le anagrafi diverse da quelle di cui al punto precedente;
iv. le sanzioni previste dalle attuali disposizioni in materia di anagrafe zootecnica delle varie specie oltre, in quanto applicabili, le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27.
b) Gli stabilimenti oggetto di registrazione e di riconoscimento, con relative prescrizioni, sono quelli di cui al Regolamento e ai suoi regolamenti delegati e di esecuzione. L’inserimento delle informazioni inerenti agli stabilimenti attualmente non presenti nel sistema BDN sarà obbligatorio solo dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali e la predisposizione di idonee funzioni in BDN.
c) L’identificazione individuale e relativa registrazione in BDN dei cervidi e camelidi sarà obbligatoria solo dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali di autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a tali specie, di registrazione dei fornitori degli identificativi, di predisposizione di idonee funzioni in BDN.
d) Fino alla pubblicazione dei Regolamenti previsti dai documenti SANCO 7208 e 7052/2021 CIS relativi a alcuni aspetti dei controlli ufficiali relativi a requisiti per determinati stabilimenti, si continuano ad applicare le frequenze e le modalità di controllo attualmente vigenti.
In relazione al Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari e alla sua implementazione, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 4, informa che sul sito della Commissione europea sono state pubblicate:
(fonte MinSal)
La Commissione europea ha pubblicato oggi la sua sesta relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano d’azione europeo One Health contro la resistenza antimicrobica (AMR).
Negli ultimi sei mesi, la Commissione Europea registra progressi nel contrasto all’antimicrobico resistenza. A livello unionale, il quadro d’insieme pubblicato oggi, mostra gli strumenti e la tempistica di implementazione nel periodo 2017-2022.
Accanto alla road map delle norme in via di adozione, la Commissione aggiorna su nuove iniziative aggiunte in corso d’opera. Su richiesta della Commissione d’Inchiesta sulla protezione degli animali al trasporto (Commissione ANIT) del Parlamento Europeo, l’EFSA produrrà un parere scientifico sulla trasmissione della resistenza antimicrobica (con collegamenti al benessere degli animali) e degli agenti zoonotici durante il trasporto degli animali.
Il Parlamento Europeo ha chiesto che il parere sia reso dagli esperti di EFSA entro il prossimo mese di ottobre.
L’anno in corso è caratterizzato dal completamento degli atti delegati derivanti dai regolamenti europei sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati. In particolare:
– l’adozione di un elenco di antimicrobici riservati all’uomo
– di un elenco di antimicrobici che non possono essere utilizzati nemmeno in deroga (“uso a cascata”)
– la definizione dei limiti per i residui di antimicrobici nei mangimi
– la revisione dei metodi per la raccolta e la comunicazione dei dati sulla vendita e l’uso di antimicrobici
– le regole sugli antimicrobici applicabili ai prodotti animali importati da Paesi Terzi
La legislazione terziaria sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati sosterrà l’obiettivo- fissato nella strategia Farm to Fork- di ridurre le vendite complessive dell’UE di antimicrobici per animali da allevamento e in acquacoltura del 50% entro il 2030.
La prossima relazione sui progressi dell’Unione Europea nel contrasto all’antimicrobico-resistenza sarà pubblicata alla fine dell’anno.
Mangimi medicati e farmaci veterinari nella legge di delegazione europea 2021.Trasmessa alle Camere, la legge è oggi all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni. Il Governo chiede al Parlamento la delega ad emanare i decreti legislativi sui regolamenti 2019/4 e 2019/6. Nella legge di delegazione 2021 anche i controlli ufficiali sui prodotti alimentari biologici.
Il Consiglio dei Ministri ha trasmesso alle Camere la Legge di delegazione europea 2021 per l’adeguamento nazionale ad alcuni atti normativi dell’Unione Europea. Fra questi, il regolamento (UE) 2019/4 sui mangimi medicati e il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, che “aggiornano il quadro normativo in materia ormai obsoleto”.
Entrambi i regolamenti saranno direttamente applicabili all’Italia e a tutti gli Stati Membri dal 28 gennaio 2022.
Con la Legge di delegazione europea 2021, il Governo chiede al Parlamento la delega ad emanare i decreti legislativi di adeguamento nazionale ai regolamenti europei. La Legge di delegazione è già stata trasmessa alle Camere, ma non sono ancora disponibili i testi e non è ancora iniziato l’iter. L’esame parlamentare inizierà dopo che la Conferenza Stato Regioni avrà inviato alle Camere il proprio parere, la cui emanazione è all’ordine del giorno della Conferenza convocata per oggi.
Approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno scorso, la stessa Legge delega il Governo anche ad emanare i decreti legislativi di adeguamento al regolamento europeo sui prodotti biologici, applicabile a tutti gli Stati Membri dal 1 gennaio di quest’anno.
Legge di delegazione europea 2021
Atto Camera 3208