Domande Frequenti


Si. Anche chi, infatti, pur non essendo nè registrato nè riconosciuto come Operatore Sanitario Mangimi Medicati (OSMM), effettua vendita al dettaglio di mangimi medicati per PET, è tenuto a compilare ed inviare il modello in Allegato 3 alla nota esplicativa del Ministero della Salute in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati (come previsto dall’art. 13 comma 5 Regolamento (UE) 2019/4).
SI
La figura di persona responsabile per l'ingrosso stupefacenti è definita dall’autorizzazione al commercio all'ingrosso rilasciato dal Ministero, ma non ha necessariamente un ruolo nella trasmissione delle informazioni, sia per la BDC che per il sistema della REV. Infatti, per il flusso BDC la figura designata è il responsabile di trasmissione - RdT. Nel caso del sistema della REV, per le richieste di approvvigionamento è appunto il farmacista, ai sensi dell’art. 45 del DPR 309/90, ferme restando le specifiche responsabilità della persona responsabile per l’ingrosso stupefacenti attribuite da disposizioni nazionali e/o autorizzazioni
Sì, al momento è previsto un doppio flusso, come da nota Protocollo: 0023004-26/09/2022-DGSAF-MDS-P (P) - Errata corrige
No. In Parafarmacia non si possono vendere i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base di eventuali disposizioni regionali/provinciali, per questi aspetti rimane la necessità di stampa
La richiesta di approvvigionamento ha un numero e PIN
SI
Sì, questa soluzione è possibile. Si ricorda che sia i grossisti che vendono, che quelli che acquistano i suddetti farmaci, devono essere provvisti dell'autorizzazione al commercio di medicinali per uso veterinario a base di stupefacenti e sostanze psicotrope.