Si. Anche chi, infatti, pur non essendo nè registrato nè riconosciuto come Operatore Sanitario Mangimi Medicati (OSMM), effettua vendita al dettaglio di mangimi medicati per PET, è tenuto a compilare ed inviare il modello in Allegato 3 alla nota esplicativa del Ministero della Salute in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati (come previsto dall’art. 13 comma 5 Regolamento (UE) 2019/4).